INFORMAZIONI E CONTATTI
Il Sistema delle tutele e dei servizi della Cgil è l’insieme di tutte le attività offerte alle persone che nel corso delle varie fasi della vita – da quando concludono il sistema scolastico, a quando entrano nel mondo del lavoro, sino alla pensione – hanno necessità di essere assistiti o orientati nel sistema dei diritti.
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Regolamento per la tutela della Privacy
con riferimento alla rilevazione della temperatura di utenti e lavoratori
Inserito, come parte integrante, nel Protocollo anti contagio Covid19
(redatto ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del Dpcm 11 marzo 2020 e successiva Dgr Lombardia 555 del 29 maggio 2020), della Camera del Lavoro di Milano e degli enti-categorie (aderenti all’Accordo quadro del 6 febbraio 2020)
a cura del Servizio di Prevenzione e Protezione
Premessa
L’introduzione della rilevazione della temperatura di utenti e lavoratori è, per effetto delle Ordinanze 546, 547 e 555 della Regione Lombardia, obbligo del datore di lavoro nei confronti dei lavoratori, e viene raccomandata nei confronti degli utenti, a partire dal 18 maggio. Allo scopo di potenziare l’efficacia della misura la Camera del Lavoro Metropolitana di Milano e gli enti-categorie aderenti all’Accordo quadro su menzionato, hanno esteso la misura anche nei confronti dei fornitori.
Tale rilevazione va effettuata, prima dell’accesso, nelle sedi del Camera del Lavoro Metropolitana di Milano, ed è ritenuta necessaria al fine di evitare che soggetti sintomatici frequentino i luoghi dove opera il personale, nonché gli utenti dei servizi forniti.
Detto controllo permette, in questa delicata fase di ripresa, di contribuire al contenimento del contagio e, di conseguenza, alla tutela della salute della collettività.
Si ritiene inoltre che tale misura abbia un effetto positivo, sia sugli utenti, sia sui fornitori che sui lavoratori, teso a rassicurarli sulla situazione igienica dei luoghi oggetto del protocollo anticontagio.
Articolo 1: soggetti abilitati alla rilevazione della temperatura e alla conseguente tutela della Privacy
Il controllo della temperatura corporea dei dipendenti è obbligo del Datore di lavoro, il quale può disporlo, tramite Thermoscanner, in dotazione ai luoghi di lavoro oggetto del presente documento, a personale adeguatamente formato, incaricato e tenuto, per lui, al rispetto della segretezza del dato rilevato.
Articolo 2: divieto di registrazione del dato acquisito
È vietato identificare l’interessato al controllo. In caso di superamento della temperatura di 37,5°, la persona sarà invitata dall’addetto a rientrare al proprio domicilio e a contattare il medico curante. Sarà quest’ultimo a certificare l’assenza, in caso si tratti di un dipendente, ed è obbligo del lavoratore l’invio del certificato al Datore di lavoro.
Articolo 3: obbligo di fornire l’informativa sul trattamento dei dati personali
Il presente regolamento verrà notificato ai dipendenti e ai collaboratori, unitamente al Protocollo anti contagio, per email. Lo stesso sarà affisso all’entrata dei luoghi di lavoro. Gli addetti al controllo degli accessi inviteranno utenti, fornitori e ospiti occasionali, a prenderne visione.
Articolo 4: obbligo di definizione di adeguate misure organizzative per proteggere i dati raccolti
I soggetti incaricati della rilevazione della temperatura di chi accede alle sedi del Camera del Lavoro Metropolitana di Milano, verranno debitamente formati al trattamento dei dati dal Datore di lavoro e saranno espressamente vincolati, dallo stesso, alla segretezza del dato.
Articolo 5: divieto di diffusione o di comunicazione a terzi dei dati raccolti
È vietata la diffusione o la comunicazione a terzi dei dati raccolti, a eccezione di specifiche previsioni normative future che saranno comunque oggetto di revisione del presente regolamento.
Articolo 6: obbligo di garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore
La misurazione della temperatura, così come l’eventuale allontanamento, dovuto al superamento della soglia di temperatura, avverranno alla sola presenza dell’incaricato alla rilevazione. Il Piano delle emergenze prevede inoltre che, in caso il lavoratore, durante l’attività lavorativa, o l’utente, o l’ospite che si trovi all’interno della sede, sviluppi febbre e/o sintomi di infezione respiratoria, sia isolato dagli eventuali presenti, dall’Addetto alle emergenze, in attesa dei soccorsi esterni.
Articolo 7: Diritto di accesso, rettifica, integrazione, cancellazione
Chi viene sottoposto al controllo della temperatura gode del diritto di accesso, rettifica, integrazione, cancellazione, nonché del diritto di chiedere la limitazione e/o di opporsi al trattamento dei medesimi dati (artt. 15 e ss. dell’Rgpd).
Articolo 8: Diritto di proporre reclamo
Chi viene sottoposto al controllo della temperatura gode del diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it). Il Titolare ha designato il Responsabile della Protezione dei dati, al quale può rivolgersi anche per l’esercizio dei diritti dell’interessato, contattabile al seguente indirizzo e-mail: privacy@cgil.it
Articolo 9: Vigenza del presente regolamento
Il presente regolamento verrà attuato a partire dal 20 maggio 2020 e verrà applicato fino al termine dello stato di emergenza.
Il presente regolamento verrà attuato a partire dal 6 maggio 2020 e verrà applicato fino al termine dello stato di emergenza.