Il Patronato INCA offre gratuitamente assistenza e tutela per accedere a tutte le prestazioni legate all’evento maternità o adozione. Oltre alla consulenza in fase di domanda della prestazione IN VIA TELEMATICA, il patronato interviene anche in fase di ricorso o eventuale contenzioso qualora si verificassero le condizioni. I servizi legati alla tutela della maternità e paternità sono i seguenti:
Congedo di maternità/paternità
L’indennità per congedo di maternità per i lavoratori dipendenti, pari all’80% dello stipendio, consiste in quella che era l’astensione obbligatoria, individuata in cinque mesi (due mesi precedenti alla data presunta del parto e tre mesi successivi).
La lavoratrice può iniziare il periodo di astensione obbligatoria fino ad un mese dalla data presunta del parto e protrarre in questo modo per i quattro mesi successivi alla nascita del bambino, a patto che la scelta sia confermata dal punto di vista medico specialistico in modo da non arrecare pregiudizio alla salute della madre e del nascituro. In caso di parto prematuro, è previsto il recupero del periodo non goduto di astensione obbligatoria.
Per quanto riguarda i genitori adottivi, l’assenza è consentita per i cinque mesi successivi all’effettivo ingresso del minore in famiglia. Nel caso, invece, di adozione internazionale il congedo può essere fruito anche prima dell’ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all’estero richiesto per l’incontro con il minore e gli adempimenti relativi al procedimento di adozione; anche in tale caso comunque il congedo deve essere fruito entro i 5 mesi successivi all’ingresso del minore in Italia.
Per quanto concerne l’affidamento in caso di adozione nazionale, fermo restando il periodo massimo di 3 mesi spettanti, viene elevato a 5 mesi dal momento dell’affidamento il periodo entro il quale il congedo deve essere fruito.
E’ previsto anche il congedo di paternità, consistente nel periodo di tre mesi successivi al parto, solo nei seguenti casi: a) morte o grave infermità della madre; b) abbandono del figlio da parte della madre; c) affidamento esclusivo al padre.
I contributi figurativi per congedo di maternità/paternità sono utili al diritto ed alla misura piena di tutte le prestazioni pensionistiche.
Congedi parentali
L’indennità per congedo parentale, pari al 30%, spetta per i lavoratori dipendenti alle seguenti condizioni
- L’astensione (congedo parentale) può essere fruito da entrambi i genitori e può essere esercitato entro gli otto anni di vita del bambino per un periodo massimo non eccedente gli undici mesi complessivamente. L’indennizzabilità del periodo dipende dalle condizioni richieste dal lavoratori e verrà verificata dall’operatore INCA che fornisce la consulenza
- Per la madre: spetta un periodo, anche frazionato, non superiore ai sei mesi
- Per il padre: spetta un periodo, anche frazionato, non superiore ai sette mesi
- Per un solo genitore: spetta un periodo, anche frazionato, non superiore ai dieci mesi
Per i genitori di figlio portatore di handicap, è possibile prolungare il congedo parentale fino al compimento del terzo anno di vita del bambino. In caso di adozione o affidamento il congedo parentale può essere fruito come diritto entro 8 anni dall’ingresso del minore in famiglia, qualunque sia la sua età e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età. L’indennità per i periodi di congedo parentale, pari al 30 per cento della retribuzione, è previsto per una durata massima di 6 mesi tra ambedue i genitori.
Permessi giornalieri
I permessi orari o giornalieri sono fruibili per ogni giornata lavorativa, per allattamento, entro un anno di vita del bambino. Esse sono di 2 ore giornaliere se l’orario di lavoro è superiore a 6 ore, altrimenti 1 ora al giorno.
I periodi di riposo giornaliero per allattamento nei casi di parto plurimo, sono raddoppiati. Inoltre i permessi possono essere fruiti anche dal padre in alternativa alla madre.
Per i riposi giornalieri per allattamento è prevista la copertura figurativa fino al limite del 200% dell’importo dell’assegno sociale con possibilità di integrazione mediante riscatto o versamenti volontari.
I genitori di bambini adottati o dati in affidamento, hanno diritto a una o due ore di riposi giornalieri dal lavoro (due, se l’orario giornaliero è superiore alle sei ore; una, se è inferiore alle sei ore), entro il primo anno dall’ingresso del bambino nella nuova famiglia.
Assenza per malattia del figlio
Sono fruibili alternativamente dalla madre o dal padre lavoratori dipendenti:
- senza limiti di tempo entro il terzo anno di vita del bambino. In caso di adozione, senza limiti di tempo entro il sesto anno di vita del bambino. La retribuzione figurativa risulterà piena.
- Sono inoltre fruibili per cinque giorni all’anno per malattie del figlio tra il terzo e l’ottavo anno di vita. Per quanto riguarda le adozioni, nel caso in cui l’ingresso in famiglia riguarda un bambino tra i sei e i dodici anni, il periodo è fruibile entro tre anni dall’ingresso del minore. In questi casi è prevista una copertura figurativa nei limiti del 200% dell’importo dell’assegno sociale.
Contribuzione figurativa per lavoratori nel sistema contributivo
Per coloro che hanno cominciato a contribuire all’ente previdenziale dopo il 31.12.1995 e quindi rientranti nel sistema contributivo, è previsto il diritto all’accredito figurativo pieno dei seguenti periodi:
- assenza dal lavoro per educare e assistere i figli fino alla data del compimento dell’età di sei anni, in ragione di centosettanta giorni per ciascun figlio
- assenza dal lavoro per assistere i figli dai sei anni di età in poi, portatori di handicap grave, per la durata di venticinque giorni complessivi all’anno, nel limite totale di 24 mesi complessivi nell’arco dell’intera vita lavorativa
Assegno di maternità Comune / Stato
Per i bambini nati a partire dal 1 gennaio 2001, o entrati dalla stessa data nella famiglia anagrafica della donna che li riceva in adozione o in affidamento preadottivo viene concesso un assegno.
L’importo dell’assegno di maternità dello Stato per il 2013 è pari a € 2.059,43.
E’ richiesto il requisito contributivo pari a 3 mesi di contribuzione tra i 18 o i 9 mesi precedenti il parto.
L’importo dell’assegno di maternità dei comuni per il 2013 è pari a Euro 334,53 per cinque mensilità e quindi a 1672,65 euro
L’assegno è diretto alle cittadine italiane o comunitarie o extracomunitarie in possesso di carta di soggiorno che non fruiscano o non abbiano diritto a nessuna prestazione previdenziale o economica di maternità.
L’assegno di maternità del Comune spetta a condizione che i redditi ed i patrimoni posseduti dal nucleo familiare della madre al momento della data della domanda di assegno non superino il valore dell’Indicatore della Situazione Economica (ISE) applicabile alla data di nascita del figlio (ovvero di ingresso del minore nella famiglia adottiva o affidataria).
Il padre, naturale adottivo o affidatario preadottivo, può ricevere l’assegno in via esclusiva in caso di decesso della madre, di abbandono del figlio da parte della madre se il minore rientra nella sua famiglia anagrafica.
L’assegno in caso di parti o adozioni multiple si moltiplica, secondo il numero dei figli nati o adottati.
La domanda va presentata, nel caso di assegno di stato, alla sede Inps di competenza; nel caso di assegno del comune presso il comune di residenza. Entrambe vanno presentate entro 6 mesi dalla nascita o dall’ingresso nella famiglia anagrafica della madre adottiva.